
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15, 13).
Sono degni di speciale considerazione ed onore quei cristiani che, seguendo più da vicino le orme e gli insegnamenti del Signore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la vita per gli altri ed hanno perseverato fino alla morte in questo proposito.
È certo che l’eroica offerta della vita, suggerita e sostenuta dalla carità, esprime una vera, piena ed esemplare imitazione di Cristo e, pertanto, è meritevole di quella ammirazione che la comunità dei fedeli è solita riservare a coloro che volontariamente hanno accettato il martirio di sangue o hanno esercitato in grado eroico le virtù cristiane.
Con il conforto del parere favorevole espresso dalla Congregazione delle Cause dei Santi, che nella Sessione Plenaria del 27 settembre 2016 ha attentamente studiato se questi cristiani meritino la beatificazione, stabilisco che siano osservate le norme seguenti:
Art. 1
L’offerta della vita è una nuova fattispecie dell’iter di beatificazione e canonizzazione, distinta dalle fattispecie sul martirio e sull’eroicità delle virtù.
Art. 2
L’offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio, deve rispondere ai seguenti criteri:
a) offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione propter caritatem di una morte certa e a breve termine;
b) nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura;
c) esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell’offerta della vita e, poi, fino alla morte;
d) esistenza della fama di santità e di segni, almeno dopo la morte;
e) necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione.
Art. 3
La celebrazione dell’Inchiesta diocesana o eparchiale e la relativa Positio sono regolate dalla Costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 1983, in Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 349-355), e dalle Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum del 7 febbraio dello stesso anno, in Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 396-403), salvo quanto segue.
Art. 4
La Positio sull’offerta della vita deve rispondere al dubium: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur.
Art. 5
Gli articoli seguenti della citata Costituzione Apostolica sono così modificati:
Art. 1:
“Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nell’ambito della loro giurisdizione, sia d’ufficio, sia ad istanza dei singoli fedeli o di legittime associazioni e dei loro rappresentanti, compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù, l’offerta della vita o il martirio e la fama di santità, di offerta della vita o di martirio, sui presunti miracoli, ed eventualmente, sul culto antico del Servo di Dio, di cui si chiede la canonizzazione”.
Art. 2,5:
“L’Inchiesta sui presunti miracoli si faccia separatamente da quella sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio”.
Art. 7,1:
“studiare le cause loro affidate con i collaboratori esterni e preparare le Positiones sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio”.
Art. 13,2:
“Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta, aiutato da un collaboratore esterno, farà la Positio sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio, secondo le regole della critica agiografica”.
Art. 6
Gli articoli seguenti delle citate Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum sono così modificati:
Art. 7:
“La causa può essere recente o antica; è detta recente, se il martirio, le virtù o l’offerta della vita del Servo di Dio possono essere provati attraverso le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le prove relative al martirio o le virtù possono essere desunte soltanto da fonti scritte”.
Art. 10,1°:
“nelle cause sia recenti che antiche, una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un’accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del Servo di Dio, sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio, sulla fama di santità e di miracoli, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa”.
Art. 10,3°:
“solo nelle cause recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a esplorare la verità sulle virtù o sull’offerta della vitao sul martirio del Servo di Dio, come pure sulla fama di santità e di miracoli, oppure impugnarla”.
Art. 15,a:
“Ricevuta la relazione, il Vescovo consegni al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa preparare gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù, l’offerta della vita o il martirio, la fama di santità, di offerta della vita o di martirio del Servo di Dio”.
Art. 15,b:
“Nelle cause antiche gli interrogatori riguardino soltanto la fama di santità, di offerta della vita o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti”.
Art. 19:
“A provare il martirio, l’esercizio delle virtù o l’offerta della vita e la fama dei miracoli di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, i testimoni presentati devono essere, in parte notevole, estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della particolare vita del Servo di Dio”.
Art. 32:
“L’inchiesta sui miracoli dev’essere istruita separatamente dall’inchiesta sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio e si svolga secondo le norme che seguono”.
Art. 36:
“Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame. Ma anche fuori della chiesa bisogna astenersi da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l’inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù, sul martirio o sull’offerta della vita del Servo di Dio, comporti la certezza della futura canonizzazione dello stesso Servo di Dio”.
Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione e che, successivamente, sia inserito in Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 luglio, quinto del Nostro Pontificato.
FRANCESCO
Fonte : la Santa Sede
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I cattolici più ignari leggeranno le notizie precedenti e non vedono alcuna causa di allarme. Questo è perché assumono una persona canonizzata su questo nuovo percorso, naturalmente, essere cattolico. Tuttavia, a meno che la lettera non precisasse questo, che è molto dubbio, non esiste garanzia. Notare uno dei percorsi tradizionali della canonizzazione già incluso il martirio nel senso veramente cattolico del termine: “coloro assassinati da un atto di odio della fede”. Ora si puo’ notare il nuovo “percorso” di Papa Francesco elimina qualsiasi menzione di morire come un Risultato della persecuzione per la Fede Cattolica e sostituisce invece l’offerta della propria vita volontaria e libera per gli altri.Perché questo è importante? Come ho già spiegato in un articolo del 28 marzo 2014, ” Dall’avvocato del diavolo: San Giovanni Paolo apre la porta ai “Santi” non cattolici? Papa Francesco è molto attento all’idea di canonizzare i Santi non cattolici:
Prendiamo in considerazione la seguente dichiarazione di Papa Francesco, data durante l’intervista con Andrea Tornielli il 10 dicembre 2013:
… conoscevo un parroco a Amburgo che si occupava della beatificazione Causa di un sacerdote cattolico ghigliottinato dai nazisti per insegnare ai bambini il catechismo. Dopo di lui, nell’elenco degli individui condannati, era un pastore luterano ucciso per lo stesso motivo. Il loro sangue era mescolato. Il parroco mi disse che era andato al vescovo e gli disse: “Continuerò a trattare la causa, ma entrambe le cause, non solo il sacerdote cattolico”. Questo è ciò che è l’ecumenismo del sangue. Esiste ancora oggi; Basta leggere i giornali. Coloro che uccidono i cristiani non chiedono la tua carta d’identità per vedere quale Chiesa siete stati battezzati. Dobbiamo prendere in considerazione questi fatti.
Più tardi, in un 1 novembre 2014 ho scritto un articolo intitolato ” Papa Francesco canonizzerebbe un non cattolico? ” In quel pezzo ho notato quanto segue:
… È pazzo avere questo tesoro e preferire ancora le imitazioni di quel tesoro – le imitazioni sono le nostre differenze. Quello che dobbiamo preoccuparci è il tesoro: Padre, Figlio e Spirito Santo, la vocazione alla santità, la chiamata a predicare il Vangelo in ogni angolo della terra, con la certezza che Lui è con noi – non è con me, Cattolico, non è con me perché sono luterana, non è con me perché sono ortodossa. Un disordine teologico! “…
“Stiamo peccando contro la volontà di Cristo, perché continuiamo a concentrarci sulle nostre differenze; Il nostro battesimo condiviso è più importante delle nostre differenze. Tutti noi crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Tutti noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, che prega in noi!
La dottrina cattolica vieta la canonizzazione dei non cattolici
Sebbene la Chiesa non abbia sconfitto la possibilità teorica che i non cattolici in un’ignoranza invincibile possano essere salvati, difficilmente ha “buona speranza” per questo, dato che l’unico sicuro e certo mezzo che Le permette per la salvezza è stato dato a Lui da Gesù Cristo. Quindi, per un cattolico, l’idea di un papa che canonizzerebbe un non-cattolico sarebbe assolutamente impossibile. Così facendo, il Papa andrebbe oltre dicendo che esiste la possibilità della salvezza dei non cattolici a dire che la salvezza di alcuni non cattolici è infallibilmente certa.
Inoltre, l’intera premessa del Sannito canonizzato stesso è sempre stata basata sul concetto di martirio per l’unica vera Fede Cattolica e l’eroica virtù e santità nell’unica vera Fede Cattolica.
Come il Consiglio di Firenze insegna: Nessuno, non importa quanto ha dato in elemosine e anche se ha versato sangue per il nome di Cristo, può essere salvato, a meno che non abbia perseverato nel seno e nell’unità della Chiesa Cattolica (Papa Eugenio IV, Consiglio di Firenze , Cantate Domino, Sessione 11, 4 febbraio 1442).
Allo stesso modo, molti grandi Santi hanno parlato dell’idea di martiri cristiani ecumenici: i veri martiri si trovano solo nella Chiesa cattolica; Perché poiché c’è una sola vera fede, c’è solo un vero martirio. – S.
Ireneo di Lione Eretici o scismatici, essendo collocati fuori della Chiesa e tagliati dall’unità e dalla carità, anche se uno deve essere ucciso per il nome di Cristo, non poteva essere incoronato nella morte. – S. Cipriano
Papa Francesco, per lo meno, non può supporre che un non cattolico ucciso in nome di Cristo sia automaticamente salvato, tanto meno i non cattolici che vengono uccisi per vivere le vite virtuose.
Quindi, è certo che nessun concetto veramente cattolico del santuario canonizzato può includere non cattolici. I santi cattolici dovrebbero essere esempi eroici di ciò che i fedeli dovrebbero adoperarsi per salvare le nostre anime. I santi non erano solo cattolici al nucleo, ma costruiti su questo solido fondamento per raggiungere altezze spirituali. L’idea di sostenere un non-cattolico come esempio per salvare l’anima non sarebbe stata solo considerata impensabile ma blasfema in qualsiasi punto della storia della Chiesa prima del nostro.
1) La via del martirio che è la suprema imitazione di Cristo e la testimonianza più alta della carità. Il concetto classico di martirio comprende: a) l’accettazione volontaria della morte violenta per amore di Cristo, da parte della vittima; b) l’odiumdel persecutore per la fede, o per un’altra virtù cristiana; c) la mitezza e il perdono della vittima che imita l’esempio di Gesù, il quale sulla croce invocò la misericordia del Padre per i suoi uccisori.
2) La via delle virtù eroiche, esercitate «speditamente, prontamente, piacevolmente e sopra il comune modo di agire, per un fine soprannaturale» (Benedetto XIV) e per un congruo periodo di tempo, ossia fino a farle diventare un modo abituale di essere e di agire conforme al Vangelo. Si tratta delle virtù teologali (fede, speranza, carità), cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) e “annesse” (povertà, obbedienza, castità, umiltà).
3) C’è, poi, una terza via, meno conosciuta e meno battuta, che, però, conduce allo stesso risultato delle altre due. È la via dei cosiddetti casus excepti, così chiamati dal Codice di diritto canonico del 1917 (cfr. cann. 2125-2135). Il loro riconoscimento porta alla conferma di un culto antico, cioè successivo al pontificato di Alessandro III († 1181) e antecedente al 1534, così come stabilì Urbano VIII (1623-1644), il grande legislatore delle cause dei santi. La conferma del culto antico è chiamata anche “beatificazione equipollente”.
Queste tre vie sono tuttora aperte e percorribili, ma non sembra che siano sufficienti per interpretare tutti i casi possibili di santità canonizzabile. Infatti, ultimamente, la Congregazione delle cause dei santi si è posta la domanda «se non siano meritevoli di beatificazione quei servi di Dio che, ispirati dall’esempio di Cristo, abbiano liberamente e volutamente offerto e immolato la propria vita per i fratelli in un supremo atto di carità, che sia stato direttamente causa di morte, mettendo così in pratica la parola del Signore: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Giovanni 15, 13)» (Positio peculiaris, p. 3).
Fonte : Marcello Bartolucci per Osservatore Romano 11 luglio 2017